Medicina del lavoro

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è obbligatoria in tutti i casi in cui sia presente almeno un rischio per la salute dei lavoratori. Le modalità della sorveglianza sanitaria sono definite dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme a esso collegate in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

LA SORZEGLIANZA VA CONDOTTA NEI SEGUENTI CASI:

  • in fase di assunzione (visita medica preventiva o pre-assuntiva);
  • periodicamente, sulla base delle tempistiche definite dal Medico Competente o dalla normativa;
  • su richiesta del lavoratore;
  • in occasione del cambio di mansione lavorativa;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
  • per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni

servizi offerti

ASSUNZIONE DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE

secondo quanto previsto dagli obblighi di legge e per ottemperare ai disposti degli artt. 25, 41, 176, 185, 196, 204, 211, 218, 229, 242, 243, 259, 260, 279 e 280 del D.Lgs. 81/2008.

 

ESAMI E ACCERTAMENTI STRUMENTALI

secondo quanto definito nel protocollo sanitario per ciascuna mansione.

 

CAMPIONAMENTO DI INDICATORI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE

nei casi previsti dalla normativa in tema di monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a rischio chimico non irrilevante per la salute.